' DI COMUNICAZIONE 1. Le Parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive Autorita' centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti. 2. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art4 · fonte su Normattiva