ARTICOLO XIII 1. Le due Parti si impegnano ad appoggiare e promuovere forme di collaborazione e attivita' nel settore scientifico e della tecnologia, nonche' progetti comuni di ricerca. 2. La Parte italiana si impegna a fornire gli strumenti per un supporto tecnologico alla struttura produttiva cilena, soprattutto alle piccole e medie imprese, con riferimento particolare alle iniziative collegate a prodotti di esportazione. 3. Le Parti si impegnano altresi' a facilitare programmi di cooperazione tra organismi statali ed Enti di ricerca dei due Paesi, sia in forma bilaterale che in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artxiii · fonte su Normattiva