ARTICOLO VIII Le Parti, prendendo in considerazione gli interessi comuni nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle risorse minerarie, ed in particolare del rame, promuoveranno intese tra loro e tra imprese pubbliche e private che abbiano presupposti di complementarieta' economica come, ad esempio, la formazione di imprese secondo la formula delle "joint ventures" ed ogni altra iniziativa utile a detta complementarieta'.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artviii · fonte su Normattiva