[1]GIURIDICA
[2]1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda i diritti della persona ed i diritti patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
