[1]DALLA "CAUTIO IUDICATUM SOLVI"

[2]1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono o intervengono in un giudizio dinanzi alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte non puo' essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. L'autorita' giudiziaria che delibera sulla domanda di esecuzione della sentenza che condanna la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" al rimborso delle spese di procedura si limita ad accertare che la sentenza sulle spese e' passata in giudicato.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art3 · fonte su Normattiva