[1]GIURIDICHE

[2]Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, in quanto ad esse riferibili, alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di tale Parte.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art6 · fonte su Normattiva