[1]Articolo III-142

[2]Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per "societa'" si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art142 · fonte su Normattiva