d'informazioni relative alla legislazione I Ministeri della Giustizia delle due Parti contraenti procedono, su richiesta, allo scambio reciproco delle informazioni giuridiche necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, nonche' di qualunque informazione relativa alla legislazione. Le richieste d'informazione e le risposte sono redatte nella lingua della Parte contraente richiesta.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art12 · fonte su Normattiva