1. L'esecuzione della commissione rogatoria non puo' dar luogo al rimborso di tasse o di spese, di qualsiasi natura. 2. Tuttavia, la Parte richiesta ha diritto di esigere dalla Parte richiedente il rimborso delle indennita' pagate ai periti e le spese occasionate dall'applicazione di una forma speciale domandata dalla Parte richiedente.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art11 · fonte su Normattiva