1. L'esecuzione della commissione rogatoria non puo' dar luogo al rimborso di tasse o di spese, di qualsiasi natura. 2. Tuttavia, la Parte richiesta ha diritto di esigere dalla Parte richiedente il rimborso delle indennita' pagate ai periti e le spese occasionate dall'applicazione di una forma speciale domandata dalla Parte richiedente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
