esecutive Le sentenze dell'autorita' giudiziaria di una Parte contraente, che vengono riconosciute nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di detta Parte qualora esse siano esecutive nel territorio della Parte nella quale sono state pronunciate.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art22 · fonte su Normattiva