di assistenza giudiziaria gratuita Qualora un cittadino di una Parte contraente intende avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 16, puo' presentare la domanda sia all'autorita' dell'altra Parte contraente sia all'autorita' del proprio paese. In quest'ultimo caso, la domanda e i documenti vengono trasmessi all'autorita' competente dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
