giudiziaria Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, ivi compreso il diritto di famiglia.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
giudiziaria Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, ivi compreso il diritto di famiglia.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art2 · fonte su Normattiva