1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza e' regolato dalla legge della Parte richiesta. 2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte. 3. Se la sentenza contiene piu' capi, l'esecuzione puo' essere concessa parzialmente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
