' di comunicazione Per l'attuazione dell'assistenza giudiziaria, le autorita' delle due Parti contraenti comunicano fra loro, qualora la Convenzione non disponga altrimenti, per il tramite delle rispettive amministrazioni centrali, ossia, per la Repubblica italiana: il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Popolare di Bulgaria: il Ministero della Giustizia.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art4 · fonte su Normattiva