[1]ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania di seguito denominate "le parti" Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche cosi' come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Albania Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di` qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Testo vigente dal 29 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338~accordo-art1 · fonte su Normattiva