[1]ed attrezzature

[2](1) Ciascuna delle Parti facilita l'entrata ed il soggiorno nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul proprio territorio al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte ed al personale tecnico ed artistico di un ulteriore Paese coproduttore coinvolto nella coproduzione. (2) Nello stesso modo ciascuna Parte permette l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla distribuzione dell'opera coprodotta nel quadro del presente Accordo. (3) Le disposizioni del presente Articolo vengono applicate anche alle Parti terze, secondo quanto previsto nel precedente Art. 11.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art12 · fonte su Normattiva