[1]- Entrata e soggiorno

[2]Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonche' degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l'entrata e il soggiorno, nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art11 · fonte su Normattiva