) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono considerate come riservate e beneficiano della stessa protezione di quella accordata dalle legislazioni nazionali rispettive alle informazioni aventi la stessa natura. Possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione solamente se l'Amministrazione che le fornisce vi acconsente espressamente.

  • b)- Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione possono essere utilizzate, sia nei processi verbali, rapporti e testimonianze, sia nel corso di procedimenti ed azioni giudiziarie innanzi alle autorita' amministrative o giudiziarie dell'altro Stato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art14 · fonte su Normattiva