Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorrenza previa indagine, nel quadro delle prescrizioni legali e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei diritti e tasse in particolare quella che e' in grado di facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
