Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorrenza previa indagine, nel quadro delle prescrizioni legali e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei diritti e tasse in particolare quella che e' in grado di facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art3 · fonte su Normattiva