Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente o su richiesta, sotto la forma di processi verbali, rapporti o copie conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono concernenti operazioni scoperte o progettate che costituiscono o che sembrano costituire una violazione alla legislazione doganale dell'uno o dell'altro Stato.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
