1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attivita' effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalita'. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente. 3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti. 4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art14 · fonte su Normattiva