Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti si trasmettono spontaneamente o su richiesta, sotto la forma di rapporti, processi verbali, o copie conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono concernenti operazioni scoperte o progettate che costituiscono o che sembrano costituire una infrazione alla legislazione doganale dell'una o dell'altra Parte.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
