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[1]VITTORIO EMANUELE
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concernente agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti per commesse di guerra, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, i comma 2° e 3° sono sostituiti con i seguenti:
[10]« Alla imposta fissa di registro di lire 20 sono altresi' soggette le cessioni dei crediti previsti nel 1° comma, anche quando siano direttamente effettuate dalle aziende di credito cessionarie a favore dell'Ente finanziamenti industriali o del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, nonche' le cessioni dei crediti stessi dall'Ente anzidetto al Consorzio.
[11]Alla stessa imposta fissa di registro sono soggetti gli atti con i quali le ditte assuntrici cedono in tutto o in parte le somme loro dovute dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali o dall'Ente finanziamenti industriali ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, alle aziende di credito a favore delle quali sia stata in precedenza effettuata con atti registrati la cessione pro-solvendo o pro-soluto dei crediti verso le Amministrazioni militari, oppure la costituzione in pegno dei crediti medesimi ».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data, a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - DI REVEL
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
