Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 11, non passa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
