Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
