Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti degli Stati contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione dello Stato contraente in cui il beneficiario risieda, l'istituzione competente di detto Stato integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
