Le Autorita' e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza o collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
