Le Autorita' e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza o collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art21 · fonte su Normattiva