1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente. 2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di uno Stato contraente ed all'assicurazione volontaria in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
