- 1)Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' di detta legislazione, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente.
- 2)Le disposizioni del paragrafo precedente non autorizzano la coesistenza dell'iscrizione alla assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di uno Stato contraente e alla assicurazione volontaria o facoltativa in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
