• 1)Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in una Parte contraente, i periodi di assicurazione compiuti i virtu' della legislazione di tale Parte, si cumulano in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente.
  • 2)La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art6 · fonte su Normattiva