1. Al completamento di ciascun progetto e qualora le Parti non abbiano stabilito diversamente, i diritti di proprieta' sulle opere realizzate ai sensi dell'Articolo 2 del presente Accordo, incluse le attrezzature ed i materiali forniti saranno trasferiti alla Federazione Russa. 2. Le opere di infrastruttura realizzate nell'ambito del presente Accordo, nonche' i materiali ed i servizi forniti nel corso della sua realizzazione saranno utilizzati dalla Federazione Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano diversamente.

Testo vigente dal 6 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-17;34~accordo-art8 · fonte su Normattiva