1. Al completamento di ciascun progetto e qualora le Parti non abbiano stabilito diversamente, i diritti di proprieta' sulle opere realizzate ai sensi dell'Articolo 2 del presente Accordo, incluse le attrezzature ed i materiali forniti saranno trasferiti alla Federazione Russa. 2. Le opere di infrastruttura realizzate nell'ambito del presente Accordo, nonche' i materiali ed i servizi forniti nel corso della sua realizzazione saranno utilizzati dalla Federazione Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano diversamente.
Testo vigente dal 6 marzo 2001
