[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. L'Accordo emendativo entrera' in vigore secondo le stesse procedure stabilite dal Paragrafo 1 del presente articolo. 3. Eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'Articolo 1 del presente Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;34~accordo-art5 · fonte su Normattiva