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[1]ACCORDI INTERNAZIONALI

[2]Articolo III

[3]Per assicurare nel modo migliore l'attuazione del suo programma, l'Unione Latina potra' concludere accordi particolari:

  • a)con uno Stato membro;
  • b)con uno Stato non membro;
  • c)con ogni Organizzazione o Istituzione internazionale e intergovernativa atta a collaborare allo sviluppo dei programma dell'Unione Latina.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artiii · fonte del testo