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[1]ACCORDI INTERNAZIONALI
[2]Articolo III
[3]Per assicurare nel modo migliore l'attuazione del suo programma, l'Unione Latina potra' concludere accordi particolari:
- a)con uno Stato membro;
- b)con uno Stato non membro;
- c)con ogni Organizzazione o Istituzione internazionale e intergovernativa atta a collaborare allo sviluppo dei programma dell'Unione Latina.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
