Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. 119 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: IL CONSIGLIO ESECUTIVO
tolto: Articoloaggiunto: Convenzione-art. XIII
tolto: 1. Il Consiglio esecutivo si compone di dieci Stati membri, eletti per quattro anni. 2. Il Consiglio esecutivo e' rinnovabile per meta' ogni due anni. 3. Il Congresso elegge gli Stati che dovranno far parte del Consiglio esecutivo nella proporzione di quattro Stati europei e di sei americani, procurando di assicurare, per quanto possibile, un'equa distribuzione geografica. 4. Gli Stati membri del Consiglio esecutivo saranno rieleggibili. 5. Gli Stati eletti nomineranno i loro rappresentanti nel Consiglio. 6. Il Consiglio, ogni due anni, eleggera' fra i suoi membri, a turno, un presidente il cui voto sara' decisivo in caso di parita' di voti. 7. Il Segretario generale dell'Unione esercita le funzioni di Segretario generale del Consiglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 1 AGOSTO 2014, N. 109, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 OTTOBRE 2014, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxiii · fonte del testo