Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. 69 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Articoloaggiunto: Convenzione-art. XIV
tolto: 1. Il Consiglio esecutivo si riunira', almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria, nel luogo da esso stesso scelto, tenendo conto delle raccomandazioni del Congresso. 2. Il Consiglio esecutivo potra' essere convocato dal suo Presidente in sessione straordinaria, sia per decisione del Presidente stesso, sia a richiesta di un terzo dei suoi membri. 3. Il Presidente del Consiglio fissera' il luogo in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 1 AGOSTO 2014, N. 109, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 OTTOBRE 2014, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxiv · fonte del testo