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[1]Articolo XV
[2]Il Consiglio esecutivo e' competente per:
- a)redigere il proprio regolamento interno, sotto riserva dell'approvazione del Congresso;
- b)sottoporre all'approvazione del Congresso la struttura e le norme che regolano il funzionamento del Segretariato dell'Unione;
- c)fare eseguire dal Segretariato le risoluzioni del Congresso e quelle sue proprie, in armonia con le direttive che a tal fine avra' stabilite;
- d)mantenersi in contatto frequente, per i debiti tramiti, con gli Stati membri e le Commissioni nazionali al fine di prestar loro ogni necessario aiuto per l'attuazione dei loro compiti nel quadro del programma dell'Unione;
- e)preparare, almeno sei mesi prima di ogni Congresso, l'ordine del giorno, il programma di lavoro e il progetto di bilancio che dovranno essere presentati al Congresso stesso;
- f)sottoporre all'approvazione del Congresso i progetti degli accordi previsti dall'articolo III;
- g)sottoporre all'approvazione del Congresso, o, in caso di urgenza, a quella degli Stati membri, l'accettazione di donazioni, legati e sovvenzioni provenienti da governi, enti pubblici o privati, o da persone private, e destinati all'attuazione del suo programma;
- h)concedere borse di studio agli artisti, agli scienziati, ai professori, agli studenti, ai tecnici e ai lavoratori dei vari paesi latini;
- i)convocare in sessione straordinaria il Congresso, in caso di urgenza. Tale convocazione potra' essere fatta, sia a richiesta della maggioranza degli Stati membri dell'Unione, sia per decisione dei due terzi dei membri del Consiglio.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
