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[1]IL SEGRETARIATO
[2]Articolo XVI
[3]1. Il Segretariato dell'Unione Latina comprende tutti i servizi amministrativi e tecnici dell'Unione. 2. Esso sara' diretto da un Segretario generale nominato dal Congresso per un periodo di quattro anni. 3. Il Segretario generale uscente potra' essere riconfermato.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
