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[1]Articolo XVII
[2]Il Segretario generale e' competente per:
- a)assicurare l'attuazione di tutte le risoluzioni del Congresso e del Consiglio esecutivo dell'Unione Latina;
- b)nominare il personale del Segretariato e di tutti gli organi dallo stesso dipendenti, in conformita' alle norme stabilite dal Consiglio esecutivo;
- c)sottoporre annualmente al Consiglio esecutivo il rapporto amministrativo ed il bilancio consuntivo dell'Unione;
- d)organizzare e dirigere un servizio di pubblicazioni e informazioni concernenti le attivita' generali dell'Unione Latina;
- e)assicurare il piu' stretto coordinamento possibile tra tutti gli Organi e i Servizi dell'Unione Latina e provvedere al collegamento con gli Stati Membri e le Commissioni Nazionali;
- f)organizzare al centro i servizi tecnici necessari per gli scambi culturali tra i Paesi Latini;
- g)organizzare al centro i servizi di intercambio di ogni natura, amministrando i fondi destinati a tal fine dal Congresso;
- h)convocare le Commissioni istituite dal Congresso e partecipare ai loro lavori.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
