Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. Leggi il testo vigente →
[1]Articolo XXI
[2]Ogni Stato Membro dovra' inviare all'Unione, nella forma e con la periodicita' determinata dal Congresso, un rapporto concernente le attivita' svolte e i risultati raggiunti nel quadro del programma dell'Unione, nonche' l'esecuzione delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dal Congresso. Trasmettera' anche l'eventuale rapporto della sua Commissione Nazionale.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
