Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. Leggi il testo vigente →

[1]Articolo XXI

[2]Ogni Stato Membro dovra' inviare all'Unione, nella forma e con la periodicita' determinata dal Congresso, un rapporto concernente le attivita' svolte e i risultati raggiunti nel quadro del programma dell'Unione, nonche' l'esecuzione delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dal Congresso. Trasmettera' anche l'eventuale rapporto della sua Commissione Nazionale.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxxi · fonte del testo