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[1]Articolo XXIII
[2]1. Gli emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo che siano stati ratificati dalla maggioranza degli Stati Membri. 2. Gli emendamenti riferentisi ai fini, agli organi, al sistema di votazione e agli obblighi degli Stati Membri entreranno in vigore solo dopo che siano stati ratificati dalla totalita' degli Stati Membri.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
