Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. 41 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: DENUNCIA
tolto: Articoloaggiunto: Convenzione-art. XXVII
tolto: 1. Ogni Stato membro puo' denunziare la presente Convenzione mediante una comunicazione al Consiglio esecutivo che la trasmettera' agli altri Stati Membri. 2. La denuncia non avra' effetto che sei mesi dopo la data della notifica al Consiglio esecutivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 1 AGOSTO 2014, N. 109, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 OTTOBRE 2014, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxxvii · fonte del testo