Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. Leggi il testo vigente →

[1]DENUNCIA

[2]Articolo XXVII

[3]1. Ogni Stato membro puo' denunziare la presente Convenzione mediante una comunicazione al Consiglio esecutivo che la trasmettera' agli altri Stati Membri. 2. La denuncia non avra' effetto che sei mesi dopo la data della notifica al Consiglio esecutivo.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxxvii · fonte del testo