Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera':
- a)alla materializzazione del tracciato di confine quale e' definito dal piano di cui all'articolo 1, comma 1,
- b)a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
