Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera':

  • a)alla materializzazione del tracciato di confine quale e' definito dal piano di cui all'articolo 1, comma 1,
  • b)a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;340~convenzione-art2 · fonte su Normattiva