1. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e dalle Organizzazioni di integrazione politica o economica a decorrere dalla data alla quale la Convenzione non e' piu' aperta alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario. 2. Nei loro strumenti di adesione le Organizzazioni di cui al paragrafo 1 precedente indicano la portata delle loro competenze nei settori regolati dalla Convenzione. Esse notificheranno altresi' al Depositario ogni modifica importante della portata delle loro competenze. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22 si applicano alle Organizzazioni d'integrazione politica o economica che aderiscono alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art23 · fonte su Normattiva