[1]nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita

[2]1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita', connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita', connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregiornali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;341~accordo-art3 · fonte su Normattiva