NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Paesi Terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita' connesse agli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato ad attivita' simili connesse ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di ogni altro Paese Terzo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente Articolo non si applicano ad eventuali vantaggi o privilegi che una Parte Contraente accorda o potrebbe accordare in futuro a Paesi Terzi in virtu' della propria appartenenza a Unioni Doganali o Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di Libero Scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali, o Accordi stipulati al fine di impedire la doppia tassazione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
