[1]Spese
[2]L'articolo 20 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, eccettuate: (a) le spese cagionate dall'intervento di periti nel territorio della Parte richiesta; (b) le spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli articoli 13 o 14 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione o dell'articolo 11 della presente Convenzione; (c) le spese importanti o straordinarie. 2. Tuttavia, i costi per stabilire il collegamento video o telefonico, mettere a disposizione il collegamento video o telefonico nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da essa forniti, corrispondere le indennita' ai testimoni e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti. 3. Le Parti si consultano al fine di determinare le condizioni di pagamento delle spese che possono essere chieste in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 lettera e del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della presente Convenzione.»
Testo vigente dal 19 agosto 2019
