1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di dette spese.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74~accordo-art18 · fonte su Normattiva