1. Le informazioni, i documenti e gli altri elementi di informazione ottenuti non possono essere utilizzati che per gli scopi della presente Convenzione. Essi possono essere utilizzati ad altri scopi solo se l'Amministrazione doganale che li ha comunicati vi consenta espressamente. 2. Le informazioni, i documenti e gli altri elementi di informazione, di cui l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente dispone in applicazione della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di questo Stato ai documenti od alle informazioni della stessa natura.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
