' una semplice deposizione scritta non e' sufficiente e se l'Amministrazione doganale di una delle due Parti contraenti lo richiede, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente autorizza i suoi agenti, nella misura del possibile, a deporre innanzi ai Tribunali trovantisi nel territorio della Parte contrente richiedente, in qualita' di testimoni od esperti, in una causa concernente un'infrazione doganale. La domanda di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' l'agente dovra' deporre. L'Amministrazione doganale della Parte contraente che accetta la domanda precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti nei quali i suoi agenti dovrebbero mantenere la loro deposizione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art9 · fonte su Normattiva